Comunicazione di Ospitalità in Favore di Cittadino

Pubblicato il 27 ottobre 2020 • Pubblicazioni

CLICCA QUI PER COMPILARE ED INVIARE LA COMUNICAZIONE   Articolo 7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 nr. 286: Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo aasume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro."
Leggi